Decreto 1° maggio (D.L.62/2026)
Il Decreto 1° maggio (D.L. 62/2026) è intervenuto non solo con il fine di attivare misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, ma anche per incentivare le assunzioni per determinate categorie di soggetti e promuovere i rinnovi dei Contratti Collettivi di lavoro, nonché con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di trasparenza.
Assunzioni agevolate (artt. Da 1 a 4)
Con il Decreto 1° maggio viene abolita la proroga delle disposizioni relative alle assunzioni agevolate contenute nel cd. Decreto Coesione (D.L. 60/2024). In sostituzione di essi, vengono stabiliti tre diversi incentivi relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, alle quali si aggiunge un incentivo volto ad agevolare le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (non ancora confermato dall’Unione Europea).
Per poter beneficiare degli esoneri contributivi, oltre a rispettare le singole specifiche stabilite per ogni bonus, è necessario rispettare le regole generali per usufruire degli incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015).
In particolare, il datore di lavoro deve:
• Essere in possesso di DURC regolare;
• Rispettare le norme dei Contratti Collettivi;
• Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
• Essere in regola con gli obblighi di assunzione delle categorie protette (L. 68/1999).
Non deve essere effettuato, inoltre, nessun licenziamento per GMO o licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per GMO del lavoratore incentivato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Di seguito forniamo un breve riassunto relativo ai nuovi esoneri contributivi previsti per l’anno 2026:
- Bonus Donne;
- Bonus Giovani;
- Bonus ZES;
- Bonus stabilizzazioni.
Disposizioni in tema di conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 6)
Le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’art. 8, c. 1, lett. e) del D.lgs. 184/2025, possono beneficiare di un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascuna azienda. Il datore di lavoro deve essere in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026. La disposizione entrerà in vigore con la legge di conversione del decreto.
Salario giusto e incentivi (art. 7)
A norma del D.L. 62/2026, la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cost., lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Il salario giusto viene individuato dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, i quali individuano il trattamento economico complessivo (cd. TEC).
Il TEC previsto dai CCNL diversi da quelli comparativamente più rappresentativi, non può essere inferiore al TEC individuato dai CCNL comparativamente più rappresentativi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni di lavoro pubblicate sulla piattaforma SIISL devono recare il codice CNEL del CCNL applicato, nonché la retribuzione legata alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.
Al fine di beneficiare delle agevolazioni contributive è necessario rispettare il trattamento economico complessivo. Si rimane in attesa di un chiarimento ministeriale per meglio comprendere cosa deve rientrare nel TEC
Rinnovi contrattuali (art. 10)
Al fine di favorire il rinnovo dei CCNL, le parti stipulanti disciplinano in sede di rinnovo contrattuale: le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del CCNL e il rinnovo.
In caso di mancato rinnovo entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente dell’incremento retributivo stabilito per il periodo intercorrente tra la scadenza del CCNL e il rinnovo, nella misura pari al 30% dell’IPCA.
Codice CNEL dei Contratti Collettivi (art. 11)
L’art. 11 del D.L. 62/2026 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inserire il codice alfanumerico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sia nel prospetto paga sia nel contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione).
A partire dal mese di maggio, quindi, il codice CNEL del CCNL di riferimento dovrà essere indicato:
- nel prospetto paga (LUL);
- nel contratto individuale di lavoro (o lettera di assunzione).