Sostituzione di maternità: affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito fino all’anno di vita del bambino – sgravio aziende con forza occupazionale inferiore alle 20 unità
La Legge 199/2025 ha previsto la possibilità di estendere il contratto di lavoro per sostituzione di lavoratori in congedo per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino. L’INPS ha specificato che lo sgravio contributivo del 50%, previsto in caso di assunzione per sostituzione per i datori di lavoro con forza occupazionale inferiore alle 20 unità, è prorogabile anche per il periodo di estensione del contratto di sostituzione.
Estensione della sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente fino all’anno di vita del bambino
L’art.1, comma 221, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha inserito all’interno del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la possibilità di estendere il contratto di lavoro per sostituzione ex art. 4 D.lgs. 151/2001 per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età bambino. Tale disposizione è valida anche per i lavoratori assunti in sostituzione con contratto di somministrazione.
L’art. 4 del D.lgs. 151/2001 ha previsto:
– al comma 1, la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato al fine di sostituire il lavoratore o la lavoratrice in congedo;
– al comma 2, l’opportunità di assumere al fine della sostituzione anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva;
– al comma 3, la possibilità per i datori di lavori con forza occupazionale inferiore alle 20 unità di beneficiare di uno sgravio contributivo del 50%*.
Sgravio contributivo
Con messaggio 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS ha specificato che la possibilità di beneficiare dello sgravio contributo del 50% per i datori di lavoro con forza occupazionale inferiore alle 20 unità, è prolungabile per tutto il periodo di estensione del contratto di lavoro per affiancare la lavoratrice o il lavoratore sostituiti rientrati, fino all’anno di vita del bambino.
L’Istituto, al fine di ottenere il prolungamento del beneficio contributivo, ha specificato che sarà necessario avviare un’istruttoria, ma non vi è alcuna indicazione su come attivarla. Con molta probabilità, sarà necessario inviare una specifica richiesta tramite cassetto bidirezionale.
*La forza occupazionale inferiore alle 20 unità deve essere verificata al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente.
Art. 1, c. 221, L. 199/2025
Art. 4, D.lgs. 151/2001
Messaggio INPS 1343 del 21-04-2026